Art. 101 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con  le
quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali  ed
effettive, di acquisto dei propri prodotti. 
  2. Costituiscono vendite straordinarie: 
    a) le vendite di liquidazione; 
    b) le vendite di fine stagione.