Art. 103 
 
                       Pubblicita' dei prezzi 
 
  1. Per le merci oggetto  di  vendite  straordinarie  devono  essere
indicati: 
    a) il prezzo normale di vendita; 
    b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale; 
    c) il prezzo effettivamente praticato a seguito  dello  sconto  o
del ribasso.