Art. 104 
 
               Pubblicita' delle vendite straordinarie 
 
  1. Le asserzioni pubblicitarie  relative  a  vendite  straordinarie
devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della  vendita
e degli estremi della comunicazione di cui all'art. 105, comma 2. 
  2. E' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.