Art. 108 
 
                      Vendite di fine stagione 
 
  1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di  carattere
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento  se  non
vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 
  2.  Con  propria  deliberazione  la  Giunta   regionale   individua
annualmente le date di inizio e  la  durata  delle  vendite  di  fine
stagione.