Art. 108 Vendite di fine stagione 1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 2. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione.