Art. 109 
 
                        Vendite promozionali 
 
  1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni
favorevoli di acquisto  dei  prodotti  in  vendita,  sono  effettuate
dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di  tali  prodotti.
Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili  da  quelle
vendute alle condizioni ordinarie. 
  2.  Le  vendite  di  cui  al  comma  1  dei  prodotti  del  settore
merceologico non  alimentare  di  carattere  stagionale  che  formano
oggetto delle vendite di fine  stagione  di  cui  all'art.  108,  non
possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite  di  fine
stagione. 
  3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni  di
cui all'art. 103.