Art. 11 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
 
  1. L'accesso e  l'esercizio  delle  attivita'  commerciali  di  cui
all'articolo  1,  sono  subordinati  al  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' di cui  all'art.  71,  commi  da  1  a  5,  del  decreto
legislativo  26  marzo  2010,  n.  59  (Attuazione  della   direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e alla  mancanza
delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli l e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136). 
  2. Per l'accesso e l'esercizio dell'attivita'  di  somministrazione
di alimenti e bevande, oltre al possesso  dei  requisiti  di  cui  al
comma 1, e' necessario non trovarsi nelle condizioni  previste  dagli
articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza).