Art. 112 
 
                              Vigilanza 
 
  l . All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si  applicano
le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000,  n.
81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 
  2. Il comune e' competente a ricevere il rapporto di  cui  all'art.
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
e introita i proventi delle sanzioni amministrative. 
  3. Negli esercizi di cui all'art. 20, oltre alla vigilanza relativa
agli esercizi commerciali, le aziende  USL  effettuano  la  vigilanza
sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti  igienico-sanitari
previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta  conservazione  e
sulla scadenza dei  farmaci,  nonche'  il  controllo  sull'osservanza
delle norme relative al divieto di vendita  e  di  utilizzazione  dei
medicinali.