Art. 112 Vigilanza l . All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 2. Il comune e' competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introita i proventi delle sanzioni amministrative. 3. Negli esercizi di cui all'art. 20, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi commerciali, le aziende USL effettuano la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonche' il controllo sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali.