Art. 113 Sanzioni per l'attivita' di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attivita' chiunque eserciti l'attivita' di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque utilizzi la denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'art. 23, comma 1. 3. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi: a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui agli articoli da 14 a 21 e da 23, comma 2, a 27; b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui agli articoli da 29 a 31; c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78; d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, subingresso e cessazione di cui agli articoli 86, 90, 91 e 92; e) la disposizione in materia di pubblicita' degli orari di cui all'art. 99; f) la disposizione in materia di pubblicita' dei prezzi di cui all'art. 100; g) le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 101 a 109; h) le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 4; i) le disposizioni in materia di vendita di farmaci di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006, come convertito dalla legge n. 248/2006. 4. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validita' del titolo abilitativo e per l'esercizio dell'attivita', e' disposta la sospensione dell'attivita' sino al ripristino dei requisiti mancanti. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza. 5. Qualora venga rilevata la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' disposta la sospensione dell'attivita' sino al ripristino dei requisiti mancanti oppure per l'adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza. Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione l'art. 125, comma 1, lettera d), e l'art. 126, comma 1, lettera c). 6. In caso di particolare gravita' o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), g) ed h), puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a venti giorni. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si e' proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.