Art. 113 
 
Sanzioni per l'attivita' di commercio al dettaglio in sede fissa, per
  la vendita della stampa quotidiana  e  periodica  e  per  le  forme
  speciali di commercio al dettaglio 
 
  1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00  e  alla  chiusura  immediata
dell'esercizio o alla  cessazione  dell'attivita'  chiunque  eserciti
l'attivita' di commercio al dettaglio in sede fissa,  l'attivita'  di
vendita della  stampa  quotidiana  e  periodica  o  una  delle  forme
speciali di commercio al dettaglio senza  titolo  abilitativo  oppure
senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12. 
  2. E' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma  da  euro  2.500,00  a  euro  15.000,00  chiunque  utilizzi  la
denominazione di outlet al di fuori dei casi  previsti  all'art.  23,
comma 1. 
  3. E' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi: 
    a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa  di  cui
agli articoli da 14 a 21 e da 23, comma 2, a 27; 
    b) le disposizioni in materia di vendita della stampa  quotidiana
e periodica di cui agli articoli da 29 a 31; 
    c) le disposizioni in materia di forme speciali di  commercio  al
dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78; 
    d)  le  disposizioni  in  materia  di   sospensione   volontaria,
subingresso e cessazione di cui agli articoli 86, 90, 91 e 92; 
    e) la disposizione in materia di pubblicita' degli orari  di  cui
all'art. 99; 
    f) la disposizione in materia di pubblicita' dei  prezzi  di  cui
all'art. 100; 
    g)  le  disposizioni  in  materia  di  vendite  straordinarie   e
promozionali di cui agli articoli da 101 a 109; 
    h) le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 4; 
    i) le disposizioni in  materia  di  vendita  di  farmaci  di  cui
all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006,  come  convertito
dalla legge n. 248/2006. 
  4.   Qualora   venga   rilevata   la   mancanza    dei    requisiti
igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la  validita'
del titolo abilitativo e per l'esercizio dell'attivita', e'  disposta
la  sospensione  dell'attivita'  sino  al  ripristino  dei  requisiti
mancanti. Il provvedimento di sospensione stabilisce il  termine  per
il ripristino dei  requisiti  mancanti,  salvo  proroga  in  caso  di
comprovata necessita' e su motivata istanza. 
  5. Qualora venga rilevata la violazione  dei  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro  e  dei  contratti  integrativi  siglati  dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli  accordi
sindacali territoriali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e  del
decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.  198  (Codice  delle  pari
opportunita' tra uomo e donna a norma  dell'art.  6  della  legge  28
novembre 2005, n. 246), e'  disposta  la  sospensione  dell'attivita'
sino al ripristino dei requisiti mancanti oppure per l'adozione delle
misure  necessarie   al   rispetto   degli   obblighi   violati.   Il
provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il  ripristino
dei  requisiti  mancanti,  salvo  proroga  in  caso   di   comprovata
necessita' e su motivata istanza. Decorso inutilmente  tale  termine,
trovano applicazione l'art. 125, comma 1, lettera d), e  l'art.  126,
comma 1, lettera c). 
  6. In caso di particolare gravita' o di reiterata violazione  delle
disposizioni di cui al comma 3, lettere b), c), d),  e),  g)  ed  h),
puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore  a  venti   giorni.   Al   fine   dell'applicazione   della
sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia  stata  commessa
la   stessa   violazione   per   due   volte   in   un   periodo   di
trecentosessantacinque giorni, da computarsi  a  partire  dall'ultima
violazione, anche se si e' proceduto al pagamento in  misura  ridotta
della sanzione.