Art. 114 
 
               Sanzioni per l'esercizio dell'attivita' 
              di somministrazione di alimenti e bevande 
 
  1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma  da  euro  2.500,00  a   euro   15.000,00   e   alla   chiusura
dell'esercizio chiunque eserciti l'attivita' di  somministrazione  di
alimenti e bevande senza titolo abilitativo oppure senza i  requisiti
di cui agli articoli 11 e 12. 
  2. E' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 500,00 a euro  3.000,00  ogni  altra  violazione  delle
disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande  di
cui agli articoli da 48 a 54, in materia di  sospensione  volontaria,
variazioni, subingresso di cui agli articoli 86, 90 e 91, in  materia
di orari di cui all'art. 99 e in materia di pubblicita' dei prezzi di
cui all'art. 100. 
  3. Nelle fattispecie di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  le
disposizioni di cui  agli  articoli  17-ter  e  17-quater  del  regio
decreto n. 773/1931. 
  4.  In  luogo  delle  sanzioni  di  cui  all'art.  10   della legge
n. 287/1991, ove richiamate, si  applicano  le  sanzioni  di  cui  al
presente articolo.