Art. 116 Sanzioni per l'attivita' di commercio su aree pubbliche 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse nonche' degli automezzi usati, ai sensi della legge n. 689/1981, chiunque eserciti l'attivita' di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 o nelle zone interdette dal comune. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00 il titolare del titolo abilitativo nel caso in cui, in sua assenza, l'esercizio del commercio su aree pubbliche sia svolto da un soggetto senza la qualifica di dipendente o collaboratore oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12. 3. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque violi: a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui agli articoli 33, 35, 39, 40, 41 e 44; b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui agli articoli 87, 90, e 93; c) le disposizioni in materia di pubblicita' dei prezzi di cui all'art. 100; d) le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche diversi da quelli di cui al comma 1. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettere a), b) e d), si procede al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci. Nel caso in cui il pagamento della sanzione avvenga entro sessanta giorni, il sequestro e' revocato e si procede alla restituzione delle attrezzature e delle merci. 5. In caso di particolare gravita' o di reiterate violazioni, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attivita'. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si e' proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.