Art. 116 
 
       Sanzioni per l'attivita' di commercio su aree pubbliche 
 
  1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle
attrezzature e delle merci e alla successiva  confisca  delle  stesse
nonche' degli automezzi usati, ai  sensi  della  legge  n.  689/1981,
chiunque eserciti l'attivita' di commercio su  aree  pubbliche  senza
titolo  abilitativo  o  concessione  di  posteggio  oppure  senza   i
requisiti di cui agli articoli 11 e 12 o nelle  zone  interdette  dal
comune. 
  2. E' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da  euro  250,00  ad  euro  1.500,00  il  titolare  del  titolo
abilitativo  nel  caso  in  cui,  in  sua  assenza,  l'esercizio  del
commercio su aree pubbliche  sia  svolto  da  un  soggetto  senza  la
qualifica di dipendente o collaboratore oppure senza i  requisiti  di
cui agli articoli 11 e 12. 
  3. E' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque violi: 
    a) le disposizioni in materia di commercio su aree  pubbliche  di
cui agli articoli 33, 35, 39, 40, 41 e 44; 
    b)  le  disposizioni  in  materia  di   sospensione   volontaria,
variazione e subingresso di cui agli articoli 87, 90, e 93; 
    c) le disposizioni in materia di pubblicita' dei  prezzi  di  cui
all'art. 100; 
    d)  le  limitazioni  e  i  divieti  stabiliti  dal   comune   per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche diversi da quelli di  cui
al comma 1. 
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettere a), b) e d), si  procede
al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci. Nel caso  in
cui il pagamento della sanzione avvenga  entro  sessanta  giorni,  il
sequestro  e'  revocato  e  si  procede   alla   restituzione   delle
attrezzature e delle merci. 
  5. In caso di particolare gravita' o di reiterate violazioni,  puo'
essere disposta la  sospensione  dell'attivita'  di  vendita  per  un
periodo  da  dieci   a   venti   giorni   di   attivita'.   Al   fine
dell'applicazione della  sospensione,  la  reiterazione  si  verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte  in  un
periodo di trecentosessantacinque giorni,  da  computarsi  a  partire
dall'ultima violazione, anche se si  e'  proceduto  al  pagamento  in
misura ridotta della sanzione.  Ai  fini  della  reiterazione,  hanno
rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.