Art. 12 Requisiti professionali 1. L'accesso e l'esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 59/2010. 2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneita' o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. 3. I requisiti professionali di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'attivita' prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. 4. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'.