Art. 12 
 
                       Requisiti professionali 
 
  1. L'accesso e l'esercizio dell'attivita' di vendita  al  dettaglio
nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti
e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di
cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 59/2010. 
  2. Costituisce requisito valido ai fini  del  riconoscimento  della
qualifica professionale di cui al  comma  1,  anche  l'iscrizione  al
registro esercenti il commercio (REC), di cui alla  legge  11  giugno
1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per  le  tabelle  rientranti
nel  settore  alimentare,  per  l'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande o  per  la  sezione  speciale  imprese  turistiche
oppure il superamento dell'esame di  idoneita'  o  la  frequenza  con
esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione  al  REC,  anche
senza la successiva iscrizione in tale registro. 
  3. I requisiti professionali di cui al comma 1 non  sono  richiesti
per  la   vendita   di   pastigliaggi   e   bevande   non   alcoliche
preconfezionate, esclusi il latte e i  suoi  derivati,  qualora  tale
vendita abbia carattere residuale rispetto all'attivita'  prevalente,
determinata in relazione al  volume  di  affari,  fermo  restando  il
rispetto delle norme igienico-sanitarie relative  ai  locali  e  alle
attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti. 
  4. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della
legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della  normativa
della  Regione  Toscana  in  materia   di   educazione,   istruzione,
orientamento, formazione professionale e  lavoro),  definisce,  entro
sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
modalita' di  organizzazione,  la  durata  e  le  materie  dei  corsi
professionali di cui all'art. 71, comma 6, lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 59/2010 e dei corsi di  aggiornamento  finalizzati  ad
elevare il livello professionale o  riqualificare  gli  operatori  in
attivita'.