Art. 126 
 
                 Chiusura degli esercizi di vicinato 
                e degli esercizi di somministrazione 
 
  1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato  o  di
un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: 
    a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12; 
    b) qualora l'attivita' sia sospesa per un periodo superiore ad un
anno, salvo proroga in caso di comprovata necessita'  e  su  motivata
istanza   presentata    prima    della    scadenza    del    termine,
indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarita',  salvi
i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 86; 
    c) qualora non siano osservati  i  provvedimenti  di  sospensione
dell'attivita' o non siano ripristinati i requisiti  dei  locali  nei
termini fissati nel provvedimento di sospensione,  salvo  proroga  in
caso di comprovata necessita' e su motivata istanza. 
  2. La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora  l'attivita'
non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data  di  ricevimento
della medesima, salvo proroga in caso di  comprovata  necessita',  su
motivata istanza presentata prima della scadenza del termine.