Art. 126 Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione 1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12; b) qualora l'attivita' sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarita', salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 86; c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attivita' o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza. 2. La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l'attivita' non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessita', su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine.