Art. 13 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente capo si intende: 
    a) per commercio all'ingrosso,  l'attivita'  svolta  da  chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per  conto  proprio  e  le
rivende ad altri commercianti, all'ingrosso  o  al  dettaglio,  o  ad
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; 
    b) per commercio al dettaglio,  l'attivita'  svolta  da  chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per  conto  proprio  e  le
rivende, su aree private in sede fissa  o  mediante  altre  forme  di
distribuzione, direttamente al consumatore finale; 
    c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale,  l'area
destinata  alla  vendita,  compresa  quella   occupata   da   banchi,
scaffalature, vetrine,  cabine  di  prova  e  simili  e  le  aree  di
esposizione  della  merce,  se  accessibili   alla   clientela.   Non
costituisce  superficie  di  vendita,  anche  se   accessibile   alla
clientela,   l'area   scoperta,   purche'   adiacente   all'esercizio
commerciale e per la parte che non  superi  il  20  per  cento  della
superficie  di  vendita,  nonche'  quella  destinata   a   magazzini,
depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi  collocati  oltre  le
casse, uffici se non accessibili alla clientela. 
    d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di  vendita
non superiore a 300 metri quadrati; 
    e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie
di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a: 
      1) 1.500 metri quadrati; 
      2) 2.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione
residente  superiore  a  10.000   abitanti,   inseriti   nelle   aree
commerciali metropolitane Firenze-Pistoia Prato e Livorno-Pisa,  come
individuati nell'allegato A; 
    f)  per  grandi  strutture  di  vendita,  gli   esercizi   aventi
superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla  lettera  e)  e
non superiore  a  15.000  metri  quadrati,  salvo  eventuale  diversa
previsione contenuta nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui
all'art. 88 della legge regionale n. 65/2014; 
    g) per centro commerciale, una media o una  grande  struttura  di
vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono  inseriti  in  una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono  di  infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per  superficie  di
vendita di un centro commerciale si intende quella  risultante  dalla
somma delle superfici di  vendita  degli  esercizi  di  commercio  al
dettaglio in esso presenti; 
    h) per outlet: 
      1) gli esercizi adiacenti ai locali  di  produzione  nei  quali
imprese industriali  o  artigiane  vendono  direttamente  in  maniera
esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettere f) e g); 
      2) gli esercizi nei quali produttori titolari  del  marchio,  o
imprese commerciali, vendono al dettaglio merci  non  alimentari  che
siano  state  prodotte  almeno  trecentosessantacinque  giorni  prima
dell'inizio della vendita,  dimostrabile  da  idonea  documentazione,
prodotti di fine  serie  o  fallati,  in  eccedenza  di  magazzino  o
campionari, fatto salvo quanto previsto all'art. 24, comma 2; 
    i) per pastigliaggi, i prodotti  da  banco  preconfezionati  alla
produzione da vendere nella stessa confezione originaria,  costituiti
generalmente  da  caramelle,   confetti,   cioccolatini,   gomme   da
masticare, patatine, snack e simili; 
    j) per temporary store, gli esercizi di  vicinato  nei  quali  si
svolgono temporanee attivita' di vendita.