Art. 130 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1.   La   Giunta   regionale   informa   il   Consiglio   regionale
dell'attuazione della  presente  legge  e  dei  risultati  in  merito
all'applicazione della stessa. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  la  Giunta  regionale  trasmette  al
Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce informazioni
sui seguenti argomenti: 
    a) rapporto numerico tra gli esercizi di vicinato e  le  medie  e
grandi strutture di vendita; 
    b)  azioni  di   contrasto   del   fenomeno   dell'abusivismo   e
contraffazione, con particolare  riferimento  al  commercio  su  aree
pubbliche.