Art. 130 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati in merito all'applicazione della stessa. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce informazioni sui seguenti argomenti: a) rapporto numerico tra gli esercizi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita; b) azioni di contrasto del fenomeno dell'abusivismo e contraffazione, con particolare riferimento al commercio su aree pubbliche.