Art. 132 
 
               Disapplicazione di disposizioni statali 
 
  1. Cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana: 
    a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114  (Riforma  della
disciplina relativa al settore del commercio, a  norma  dell'art.  4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli: 
      1) 10, comma 1, lettera a), ultimo periodo; 
      2) 15, commi 7, 8 e 9; 
      3) 26, comma 6,  nella  parte  in  cui  fa  salvo  il  comma  9
dell'art. 56 del decreto ministeriale industria n. 375/1988; 
      4) 28, comma 17; 
      5) 30, comma 5. 
    b) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e  sull'attivita'  dei  pubblici  esercizi),  fatti
salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo  abilitativo
di cui all'art. 43, e 9, comma 3; 
    c) l'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n.  25  (Differimento  di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative  nel  settore  delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia); 
    d) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile  2001,
n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana  e
periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).