Art. 132 Disapplicazione di disposizioni statali 1. Cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana: a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli: 1) 10, comma 1, lettera a), ultimo periodo; 2) 15, commi 7, 8 e 9; 3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'art. 56 del decreto ministeriale industria n. 375/1988; 4) 28, comma 17; 5) 30, comma 5. b) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'art. 43, e 9, comma 3; c) l'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia); d) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).