Art. 14 Esercizio dell'attivita' di vendita negli esercizi in sede fissa 1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attivita' di vendita e' esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. 2. L'attivita' di vendita di prodotti alimentari e' soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. 3. La vendita di bevande alcoliche puo' essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.