Art. 14 
 
                 Esercizio dell'attivita' di vendita 
                    negli esercizi in sede fissa 
 
  1.  Negli  esercizi  di  commercio  al  dettaglio  in  sede   fissa
l'attivita' di vendita e' esercitata nel rispetto delle vigenti norme
in  materia  igienico-sanitaria,  di  edilizia,  di  urbanistica,  di
sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. 
  2. L'attivita' di vendita di  prodotti  alimentari  e'  soggetta  a
notifica sanitaria ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  852/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del  29  aprile  2004  che  stabilisce  norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. 
  3. La vendita di bevande alcoliche puo' essere limitata  o  vietata
dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse
pubblico.