Art. 15 
 
          Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato 
 
  1.  L'apertura,  il  trasferimento  di  sede,  l'ampliamento  della
superficie di vendita fino ai limiti di cui  all'art.  13,  comma  1,
lettera d), e la modifica di settore merceologico di un esercizio  di
vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA), ai sensi degli articoli 19 o  19-bis  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di  accesso  agli  atti),  da  presentare  al  SUAP  competente   per
territorio. 
  2.  La  riduzione  della  superficie  di  vendita  e'  soggetta   a
comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. 
  3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita  dei  prodotti
alimentari e' consentito il consumo immediato dei medesimi  prodotti,
utilizzando i locali e gli arredi  dell'azienda  con  esclusione  del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme
vigenti in materia igienico-sanitaria. 
  4. Ai fini  di  cui  al  comma  3,  per  locali  dell'esercizio  si
intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui  al  comma
1. 
  5. In uno stesso locale possono esercitare l'attivita'  di  vendita
aziende diverse.