Art. 17 
 
                   Attivita' temporanea di vendita 
 
  1. L'attivita' temporanea di  vendita  puo'  essere  effettuata  da
soggetti legittimati  all'esercizio  dell'attivita'  commerciale,  in
occasione di particolari eventi, individuati dal comune, a condizione
che non ne costituisca la  ragione  esclusiva  o  prevalente,  ed  e'
soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della  legge  n.
241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. 
  2. L'attivita' di vendita  temporanea  di  prodotti  alimentari  e'
soggetta alla notifica sanitaria di cui all'art. 14, comma 2,  ed  e'
consentito il consumo sul posto, ai sensi dell'art. 15, comma 3. 
  3. L'attivita' di cui al comma 1 puo' essere esercitata: 
    a) in unita' immobiliari  o  aree  di  proprieta'  privata  o  di
proprieta' pubblica nella disponibilita' di privati, non  soggette  a
servitu' di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico; 
    b) in unita' immobiliari  di  proprieta'  di  enti  pubblici  non
soggette a servitu' di pubblico  passaggio  o  non  destinate  a  uso
pubblico. 
  4. L'attivita' di cui al comma 1  e'  esercitata  con  il  consenso
dell'organizzatore  o  del   gestore,   limitatamente   alla   durata
dell'evento e alle aree o locali dove questo si svolge e  puo'  avere
ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso. 
  5. Il comune definisce le modalita' di svolgimento delle  attivita'
di cui al presente articolo.