Art. 17 Attivita' temporanea di vendita 1. L'attivita' temporanea di vendita puo' essere effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attivita' commerciale, in occasione di particolari eventi, individuati dal comune, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente, ed e' soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. 2. L'attivita' di vendita temporanea di prodotti alimentari e' soggetta alla notifica sanitaria di cui all'art. 14, comma 2, ed e' consentito il consumo sul posto, ai sensi dell'art. 15, comma 3. 3. L'attivita' di cui al comma 1 puo' essere esercitata: a) in unita' immobiliari o aree di proprieta' privata o di proprieta' pubblica nella disponibilita' di privati, non soggette a servitu' di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico; b) in unita' immobiliari di proprieta' di enti pubblici non soggette a servitu' di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico. 4. L'attivita' di cui al comma 1 e' esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata dell'evento e alle aree o locali dove questo si svolge e puo' avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso. 5. Il comune definisce le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo.