Art. 19 
 
      Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita 
 
  1.  L'apertura,  il  trasferimento  di  sede,  l'ampliamento  della
superficie di vendita fino ai limiti di cui  all'art.  13,  comma  1,
lettera f), di una grande  struttura  di  vendita  sono  soggetti  ad
autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. 
  2. L'insediamento di una grande struttura di vendita puo'  avvenire
solo in aree ascrivibili alla  categoria  funzionale  commerciale  al
dettaglio di cui all'art.  99,  comma  1,  lettera  c),  della  legge
regionale n. 65/2014. Tale  insediamento  deve  essere  espressamente
previsto  dal  piano  operativo  comunale,  in  conformita'  con   la
disciplina del piano strutturale, ai sensi  dell'art.  99,  comma  5,
della legge regionale n. 65/2014. 
  3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata  da  una
conferenza di servizi indetta dal comune entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento e composta da tre membri, rappresentanti  rispettivamente
la Regione, la provincia e il comune medesimo. 
  4.  La  conferenza  di  servizi  decide,  a  maggioranza  dei  suoi
componenti ed entro novanta giorni dalla convocazione, in  base  alla
conformita' del progetto alle disposizioni della presente legge e del
regolamento di cui all'art. 4.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  e'
subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. 
  5. Alle riunioni della conferenza  di  servizi,  svolte  in  seduta
pubblica,  partecipano,  a  titolo  consultivo,  il   richiedente   e
rappresentanti   dei   comuni   contermini,   delle    organizzazioni
imprenditoriali del commercio,  delle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori, delle organizzazioni dei consumatori e delle altre  parti
sociali   interessate   individuate    dal    comune,    maggiormente
rappresentative  in  relazione  all'ambito  territoriale  interessato
dall'insediamento. 
  6. Con il regolamento di cui all'art. 4 sono stabilite le procedure
per lo svolgimento dell'istruttoria regionale e della  conferenza  di
servizi. 
  7. La domanda deve ritenersi accolta  qualora,  decorsi  centoventi
giorni dalla data di convocazione della conferenza  di  servizi,  non
venga  comunicato  il  provvedimento  di  diniego  e  comunque  entro
centottanta giorni dal ricevimento da parte del SUAP. 
  8. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico
di una grande struttura di vendita e' soggetta a SCIA, ai sensi degli
articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare  al  SUAP
competente per territorio. 
  9.  La  riduzione  della  superficie  di  vendita  e'  soggetta   a
comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. 
  10. L'autorizzazione e' rilasciata contestualmente al  permesso  di
costruire.