Art. 2 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. L'attivita' disciplinata  dalla  presente  legge  si  fonda  sul
principio della liberta' di iniziativa economica privata. 
  2.  La  disciplina  della  presente  legge  persegue  le   seguenti
finalita': 
    a) la valorizzazione  del  lavoro  in  tutte  le  sue  forme,  la
salvaguardia   e   lo   sviluppo    qualificato    delle    attivita'
imprenditoriali, anche attraverso azioni di informazione,  formazione
e qualificazione professionale degli addetti e degli operatori; 
    b) la semplificazione delle procedure relative  agli  adempimenti
amministrativi afferenti all'esercizio delle attivita' commerciali; 
    c) la tutela  dei  consumatori,  con  particolare  riguardo  alla
trasparenza dell'informazione sui prezzi; 
    d) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con
particolare riguardo  alla  crescita  qualitativa  e  alla  capacita'
competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati; 
    e) il pluralismo e l'equilibrio tra le  diverse  tipologie  delle
strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare
riguardo  alla  valorizzazione  del  ruolo  delle  piccole   imprese,
all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attivita' commerciali,
contesti territoriali e filiere economiche e alla tutela attiva delle
botteghe e dei mercati di  interesse  storico,  di  tradizione  e  di
tipicita'; 
    f) la valorizzazione  delle  imprese  operanti  nel  settore  del
commercio che investono nella  prevenzione,  nella  sicurezza,  nella
salute e nella formazione degli addetti e degli operatori; 
    g) la salvaguardia e la qualificazione del commercio  nelle  aree
urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una
equilibrata  articolazione  del  sistema   distributivo   nell'intero
territorio regionale; 
    h) la salvaguardia e lo sviluppo dei  livelli  occupazionali,  al
fine di migliorare la  qualita'  dell'organizzazione  e  del  lavoro,
anche  mediante  l'individuazione  di  sistemi  incentivanti  per  la
stabilizzazione dei  rapporti  di  lavoro  e  per  l'emersione  e  la
regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati; 
    i) la promozione e lo  sviluppo  del  confronto  come  metodo  di
relazione e di collaborazione  tra  gli  enti  locali,  le  categorie
economiche,  le  Camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura  (CCIAA),  le  organizzazioni   dei   lavoratori   e   le
associazioni dei consumatori.