Art. 22 
 
                               Outlet 
 
  1. Alla vendita in outlet, in  relazione  alla  relativa  struttura
commerciale, si applicano le disposizioni della presente legge e  del
relativo regolamento di attuazione previste rispettivamente  per  gli
esercizi di vicinato,  le  medie  strutture  di  vendita,  le  grandi
strutture di vendita e i centri commerciali.