Art. 23 
 
               Utilizzo della denominazione di outlet 
 
  1. La denominazione di outlet puo' essere impiegata nelle  insegne,
nelle ditte e nei  marchi  propri  degli  esercizi  che  svolgono  la
vendita in outlet di cui all'art. 13, comma 1, lettera  h),  e  nella
relativa pubblicita'. 
  2. Qualora un  centro  commerciale  utilizzi  la  denominazione  di
outlet, tutti gli esercizi in esso inseriti sono tenuti  al  rispetto
di quanto previsto all'art. 24.