Art. 23 Utilizzo della denominazione di outlet 1. La denominazione di outlet puo' essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all'art. 13, comma 1, lettera h), e nella relativa pubblicita'. 2. Qualora un centro commerciale utilizzi la denominazione di outlet, tutti gli esercizi in esso inseriti sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'art. 24.