Art. 26 
 
                 Vendita all'ingrosso e al dettaglio 
 
  1. Il commercio  all'ingrosso,  ivi  compreso  quello  relativo  ai
prodotti alimentari e, in particolare,  ai  prodotti  ortofrutticoli,
carnei e  ittici,  e'  subordinato  esclusivamente  al  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 11. 
  2. Il  commercio  all'ingrosso  di  prodotti  relativi  al  settore
merceologico non alimentare e'  esercitato  previa  comunicazione  al
SUAP competente per territorio. Il commercio all'ingrosso di prodotti
relativi al settore merceologico alimentare e'  soggetto  a  notifica
sanitaria di cui all'art. 14, comma 2, e a presentazione  della  SCIA
di cui all'art. 19-bis della legge n. 241/1990 al SUAP competente per
territorio. 
  3. L'esercizio congiunto, nello stesso  locale,  dell'attivita'  di
vendita all'ingrosso  e  al  dettaglio,  e'  assoggettato  al  regime
abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e  al
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e  regionale,
nonche' dai regolamenti comunali. 
  4.  Ai  fini  dell'individuazione  del   regime   abilitativo   cui
sottoporre  l'esercizio  commerciale   di   cui   al   comma   3,   e
dell'applicazione degli standard  urbanistici  e  di  viabilita',  la
superficie di vendita dell'esercizio viene  determinata  dalla  somma
delle superfici destinate alla  vendita  al  dettaglio  e  di  quelle
destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto ai commi 5
e 6. 
  5. E'  calcolata  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  6  la
superficie di vendita degli esercizi che vendono nello stesso locale,
all'ingrosso e al dettaglio, esclusivamente  i  seguenti  prodotti  e
relativi complementi,: 
    a) macchine, attrezzature e articoli tecnici  per  l'agricoltura,
l'industria, il commercio e l'artigianato; 
    b) materiale elettrico; 
    c) colori e vernici, carte da parati; 
    d) ferramenta e utensileria; 
    e) articoli per impianti idraulici, a gas e igienici; 
    f) articoli per riscaldamento; 
    g) strumenti scientifici e di misura; 
    h) macchine per ufficio; 
    i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; 
    j) combustibili; 
    k) materiali per l'edilizia; 
    l) legnami; 
    m) piante, fiori, attrezzature e articoli per il giardinaggio. 
  6.  Ai  fini  dell'individuazione  del   regime   abilitativo   cui
sottoporre  l'esercizio   commerciale   di   cui   al   comma   3   e
dell'applicazione degli standard  urbanistici  e  di  viabilita',  la
superficie di  vendita  degli  esercizi  di  cui  al  comma  5  viene
calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a: 
    a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione  inferiore  a
10.000 abitanti; 
    b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione  superiore  a
10.000 abitanti. 
  7.  La  parte  di  superficie  di  vendita  eccedente  le  suddette
dimensioni viene calcolata nei modi ordinari. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 6 non sono cumulabili con quelle
di cui all'art. 27, comma 2, qualora vi sia coincidenza di  prodotti.
In  tale  ipotesi,  si  applica   la   disciplina   piu'   favorevole
all'esercente.