Art. 31 Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici 1. Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio: a) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati, associazioni; b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa; c) la vendita, nelle sedi di societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi; d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo; e) la consegna porta a porta e la vendita di quotidiani e periodici in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti; f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio agli alloggiati; g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalita'; h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'art. 25.