Art. 31 
 
                Forme particolari di distribuzione e 
                  vendita di quotidiani e periodici 
 
  1. Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio: 
    a) la vendita di  pertinenti  pubblicazioni  specializzate  nelle
sedi  di  partiti,  enti,  chiese,  comunita'  religiose,  sindacati,
associazioni; 
    b) la vendita in forma ambulante di  quotidiani  e  periodici  di
partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a
scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa; 
    c) la vendita, nelle sedi  di  societa'  editrici  e  delle  loro
redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi; 
    d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite  nei
punti vendita di cui al presente capo; 
    e) la consegna porta  a  porta  e  la  vendita  di  quotidiani  e
periodici in forma ambulante da parte  di  editori,  distributori  ed
edicolanti; 
    f)  la  vendita  di  quotidiani  e  periodici   nelle   strutture
turistico-ricettive,  ove  questa  costituisca   un   servizio   agli
alloggiati; 
    g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di  strutture
pubbliche   o   private,   l'accesso   alle   quali   sia   riservato
esclusivamente  a   determinate   categorie   di   soggetti   e   sia
regolamentato con qualsiasi modalita'; 
    h)  la  vendita  di   quotidiani   e   periodici   negli   empori
polifunzionali di cui all'art. 25.