Art. 34 
 
                      Esercizio dell'attivita' 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' di commercio  su  aree  pubbliche  e'
soggetto ad autorizzazione rilasciata  dal  SUAP,  se  effettuato  su
posteggio dato in concessione  e  a  SCIA,  se  effettuato  in  forma
itinerante. 
  2. Sulle aree demaniali  non  comunali  l'esercizio  del  commercio
disciplinato nel presente articolo e' soggetto a  previo  nulla  osta
delle competenti  autorita',  che  stabiliscono  le  modalita'  e  le
condizioni  per  l'utilizzo  delle  medesime.   L'autorizzazione   e'
rilasciata dal SUAP nel rispetto dei criteri di cui all'art. 37. 
  3. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attivita'  di  commercio
su aree pubbliche e' consentito ai  soggetti  abilitati  nelle  altre
regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle
condizioni di cui alla presente legge.