Art. 34 Esercizio dell'attivita' 1. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA, se effettuato in forma itinerante. 2. Sulle aree demaniali non comunali l'esercizio del commercio disciplinato nel presente articolo e' soggetto a previo nulla osta delle competenti autorita', che stabiliscono le modalita' e le condizioni per l'utilizzo delle medesime. L'autorizzazione e' rilasciata dal SUAP nel rispetto dei criteri di cui all'art. 37. 3. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e' consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.