Art. 38 
 
            Esercizio dell'attivita' in forma itinerante 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' in forma  itinerante  e'  soggetto  a
SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da
presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si  intende
avviare l'attivita'. 
  2. L'attivita' di vendita di  prodotti  alimentari  e'  soggetta  a
notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004. 
  3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche: 
    a) all'esercizio dell'attivita' al domicilio  del  consumatore  e
nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro,  di  studio,  di
cura, di intrattenimento o svago; 
    b)  all'esercizio  dell'attivita'  nei  posteggi  occasionalmente
liberi dei mercati e fuori mercato; 
    c) alla partecipazione alle fiere.