Art. 41 
 
            Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere 
 
  1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio  su
aree  pubbliche  il  comune  obbligatoriamente  riserva  posteggi   a
ciascuna delle seguenti categorie: 
    a) ai soggetti portatori di  handicap  ai  sensi  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate); 
    b) agli imprenditori agricoli professionali  di  cui  all'art.  2
della legge regionale 27 luglio 2007, n.  45  (Norme  in  materia  di
imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola),  aventi
sede  nel  medesimo  ambito  sovracomunale  di  cui  all'allegato   B
della legge regionale n. 65/2014, per  la  vendita  delle  produzioni
provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, cosi' come
disciplinato dall'art. 4 del decreto legislativo n.  228/2001,  anche
con riferimento alla stagionalita' delle medesime. 
  2. Nelle fiere  specializzate  nel  settore  dell'antiquariato,  il
comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di
oggetti  di  antiquariato,  modernariato  e  di  oggetti  e  capi  di
abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca. 
  3. Nei mercati e nelle fiere il comune puo' riservare  posteggi  ai
soggetti   beneficiari   di   interventi   pubblici    di    sostegno
all'imprenditoria giovanile. 
  4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere titolari
di piu' di  una  concessione  di  posteggio  riservato  nello  stesso
mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.