Art. 41 Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere 1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune obbligatoriamente riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie: a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'allegato B della legge regionale n. 65/2014, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, cosi' come disciplinato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalita' delle medesime. 2. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca. 3. Nei mercati e nelle fiere il comune puo' riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile. 4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere titolari di piu' di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.