Art. 42 Esercizio dell'attivita' in assenza del titolare 1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e' consentito ai dipendenti e ai collaboratori. 2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo e' comprovato con l'esibizione di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione redatta in conformita' all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). 3. La dichiarazione di cui al comma 2 e' esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attivita' di vigilanza e controllo.