Art. 42 
 
          Esercizio dell'attivita' in assenza del titolare 
 
  1. In assenza del titolare  del  titolo  abilitativo  o  dei  soci,
l'esercizio  dell'attivita'  di  commercio  su  aree   pubbliche   e'
consentito ai dipendenti e ai collaboratori. 
  2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo e'
comprovato con l'esibizione di copia del contratto di  lavoro  o  con
dichiarazione redatta in conformita'  all'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa). 
  3. La dichiarazione di cui al comma 2 e' esibita su  richiesta  dei
soggetti  incaricati  dal  comune  dell'attivita'  di   vigilanza   e
controllo.