Art. 44 
 
                 Obbligo di regolarita' contributiva 
 
  1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.  35  e
nell'ambito dei controlli sulle SCIA presentate  ai  sensi  dell'art.
38, i comuni verificano, con modalita' esclusivamente  telematiche  e
in tempo reale, la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS e
dell'INAIL, salvo quanto previsto dall'art. 45,  comma  1,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 20  marzo  2014,  n.  34  (Disposizioni
urgenti  per  favorire  il  rilancio  dell'occupazione   e   per   la
semplificazione  degli   adempimenti   a   carico   delle   imprese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.  78,  e
secondo i requisiti e le modalita' stabiliti dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione
in materia di documento unico di regolarita' contributiva «DURC»). 
  2. I comuni effettuano verifiche della regolarita' contributiva dei
soggetti  abilitati  al  commercio  su  aree  pubbliche  secondo   le
modalita' di cui  all'art.  6  del  decreto  ministeriale  lavoro  30
gennaio 2015. 
  3. Le imprese non ancora iscritte al registro  delle  imprese  alla
data del rilascio dell'autorizzazione  o  della  presentazione  della
SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il  termine
per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica  di
regolarita' contributiva decorsi centottanta  giorni  dalla  data  di
iscrizione al registro delle imprese  e  comunque  entro  i  sessanta
giorni successivi. 
  4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere,  fiere
promozionali e manifestazioni commerciali a  carattere  straordinario
da parte di soggetti abilitati in altre regioni e'  subordinata  alla
verifica del documento unico di  regolarita'  contributiva  (DURC)  o
alla presentazione della documentazione sostitutiva di  cui  all'art.
45, se la regolarita'  contributiva,  nella  Regione  in  cui  si  e'
ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce  un  presupposto  per
l'esercizio dell'attivita' di commercio sulle aree pubbliche. 
  5. La  partecipazione  da  parte  di  imprese  a  mercati,  mercati
straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni  commerciali
a  carattere  straordinario,  e'   subordinata   alla   verifica   di
regolarita' contributiva.