Art. 50 
 
              Abilitazione all'esercizio dell'attivita' 
 
  1. L'apertura, l'ampliamento  e  il  trasferimento  di  sede  degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  sono  soggetti  a
SCIA,  ai  sensi  dell'art.  19-bis  della  legge  n.  241/1990,   da
presentare  al  SUAP  competente  per  territorio.  L'apertura  e  il
trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione rilasciata  dal
SUAP  competente  per  territorio  nelle  zone  soggette   a   tutela
eventualmente individuate dal comune ai sensi dell'art. 64, comma  3,
del decreto legislativo n. 59/2010. 
  2. La riduzione della superficie di somministrazione e' soggetta  a
comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. 
  3. I requisiti di cui all'art. 48, commi 2, 3 e 4, e  all'art.  49,
devono sussistere anche in caso di  variazione  della  superficie  di
somministrazione o di modifiche strutturali dei locali. 
  4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione
l'utilizzo di un'area privata all'aperto o di un'area  pubblica  data
in  concessione,  attigue   all'esercizio   di   somministrazione   e
attrezzate  con  tavoli  e  sedie,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
prescrizioni relative alla sicurezza dei  luoghi  e  degli  utenti  e
delle norme in materia igienico-sanitaria.