Art. 50 Abilitazione all'esercizio dell'attivita' 1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'art. 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nelle zone soggette a tutela eventualmente individuate dal comune ai sensi dell'art. 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2010. 2. La riduzione della superficie di somministrazione e' soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. 3. I requisiti di cui all'art. 48, commi 2, 3 e 4, e all'art. 49, devono sussistere anche in caso di variazione della superficie di somministrazione o di modifiche strutturali dei locali. 4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo di un'area privata all'aperto o di un'area pubblica data in concessione, attigue all'esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti e delle norme in materia igienico-sanitaria.