Art. 51 Attivita' stagionale 1. L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande ha carattere stagionale se viene esercitata in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni nell'anno solare. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' si applicano le procedure di cui all'art. 50, indicando nella SCIA il periodo o i periodi nei quali e' svolta l'attivita'.