Art. 51 
 
                        Attivita' stagionale 
 
  1.  L'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  ha
carattere stagionale se viene esercitata in maniera frazionata e  non
continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta  giorni
e non superiore a centottanta giorni nell'anno solare. 
  2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' si applicano le  procedure
di cui all'art. 50, indicando nella SCIA il periodo o i  periodi  nei
quali e' svolta l'attivita'.