Art. 53 
 
             Attivita' non soggette a requisiti comunali 
 
  1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui  all'art.  49
le  attivita'  di  somministrazione  di   alimenti   e   bevande   da
effettuarsi: 
    a) negli esercizi nei quali la somministrazione  al  pubblico  di
alimenti e  bevande  viene  effettuata  congiuntamente  ad  attivita'
prevalente di: 
      1) spettacolo,  trattenimento  e  svago,  esclusa  la  semplice
musica di accompagnamento e compagnia; 
      2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni; 
      3) stabilimenti balneari, impianti sportivi; 
      4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte; 
      5) alberghi con ristorante; 
    b)  all'interno  delle  aree   di   servizio   di   impianti   di
distribuzione di carburanti; 
    c) all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e  marittime
e sui mezzi di trasporto pubblico; 
    d) negli empori polifunzionali di cui all'art. 25; 
    e) nelle sedi ove si svolgono le  attivita'  istituzionali  delle
associazioni e  dei  circoli  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 235/2001; 
    f) nelle mense e nei bar aziendali; 
    g) al domicilio del consumatore; 
    h) senza fini di lucro, in  favore  delle  persone  alloggiate  o
ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura,  comunita'
religiose,  asili  infantili,  scuole,  case  di   riposo,   caserme,
stabilimenti delle forze  dell'ordine,  strutture  d'accoglienza  per
immigrati o rifugiati e  altre  simili  strutture  di  accoglienza  o
sostegno; 
    i) esercitate in via diretta da amministrazioni, enti  o  imprese
pubbliche a favore  dei  propri  dipendenti  e  di  coloro  che  sono
autorizzati a fruire del servizio; 
    j) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,  n.
137), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f),  dello  stesso
decreto legislativo n. 42/2004. 
  2. L'attivita' congiunta di cui al comma 1, lettera a), si  intende
prevalente nei casi in  cui  la  superficie  utilizzata  per  il  suo
svolgimento  e'  pari  ad  almeno   tre   quarti   della   superficie
complessivamente  a  disposizione  per  l'esercizio   dell'attivita',
esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. 
  3. Le attivita' di cui al comma 1, fatta eccezione  per  quelle  di
cui alla lettera h), sono soggette  a  SCIA  da  presentare  al  SUAP
competente per territorio. 
  4. Le attivita' di cui al comma 1,  lettera  h),  sono  soggette  a
comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. 
  5. Le attivita' di cui al comma 1, lettere a), b), d)  e  g),  sono
soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e  12;  le
attivita' di cui alle lettere c), e), f), h), i), l),  sono  soggette
al possesso dei requisiti di cui all'art. 11.