Art. 54 
 
          Somministrazione mediante distributori automatici 
 
  1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante  distributori
automatici effettuata in modo non esclusivo e' soggetta  a  SCIA,  ai
sensi dell'art. 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP
competente per territorio e al possesso dei  requisiti  di  cui  agli
articoli 11 e 12. 
  2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi  del  comma  1,  invia
semestralmente  al  SUAP  che  ha  ricevuto  la  SCIA   per   l'avvio
dell'attivita',  un  elenco  contenente  le  nuove  installazioni   e
disinstallazioni di apparecchi, con l'indicazione della  collocazione
dei distributori. 
  3. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata  in  locali
esclusivamente adibiti a tale attivita' e  appositamente  attrezzati,
e' soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un  esercizio
di somministrazione. 
  4. La somministrazione mediante distributori automatici di  bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti  e  con
le modalita' di cui all'art.  689  del  codice  penale,  fatto  salvo
quanto previsto all'art. 48, comma 6.