Art. 54 Somministrazione mediante distributori automatici 1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo e' soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12. 2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1, invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l'avvio dell'attivita', un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l'indicazione della collocazione dei distributori. 3. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attivita' e appositamente attrezzati, e' soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione. 4. La somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 689 del codice penale, fatto salvo quanto previsto all'art. 48, comma 6.