Art. 57 
 
                             Definizioni 
 
  1. Al fine dell'applicazione della presente capo si intende: 
    a) per carburanti, le benzine, il gasolio  per  autotrazione,  il
gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il  gas  naturale,
compreso il biometano  sia  in  forma  liquida  (GNL)  che  in  forma
compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri  combustibili  per
autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di
cui all'art. 2, comma  1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  16
dicembre 2016, n.  257  (Disciplina  di  attuazione  della  direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  ottobre
2014, sulla realizzazione di una infrastruttura  per  i  combustibili
alternativi); 
    b) per rete, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti  per
autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle  autostrade
e sui raccordi autostradali; 
    c) per impianto  stradale,  il  complesso  commerciale  unitario,
costituito da uno o  piu'  apparecchi  di  erogazione  automatica  di
carburante per autotrazione nonche' dai  servizi  e  dalle  attivita'
economiche accessorie integrative; 
    d)   per   self-service   pre-pagamento,    il    complesso    di
apparecchiature  per  l'erogazione  automatica  di  carburante  senza
l'assistenza di personale e con pagamento preventivo al  rifornimento
effettuato dall'utente; 
    e)   per   self-service   post-pagamento,   il    complesso    di
apparecchiature  per  il  comando   e   il   controllo   a   distanza
dell'erogatore  da  parte  di  apposito  incaricato,  con   pagamento
successivo al rifornimento effettuato dall'utente; 
    f)  per  gestore,  il  titolare  della   licenza   di   esercizio
dell'impianto rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    g) per impianto ad uso  privato,  tutte  le  attrezzature  fisse,
senza limiti di capacita', ubicate all'interno di  aree  private  non
aperte al pubblico, quali stabilimenti, grandi infrastrutture  (quali
porti, aeroporti, ferrovie), cantieri, magazzini, depositi e simili e
destinate al rifornimento: 
      1) di  automezzi,  di  proprieta'  o  in  leasing,  di  imprese
produttive  o  di  servizio,  con  esclusione  delle  amministrazioni
pubbliche; 
      2) di automezzi, di proprieta' o in leasing, di imprese diverse
da quella del titolare dell'autorizzazione, a condizione che  tra  il
titolare e i soggetti utilizzatori sia costituito un  consorzio,  una
associazione di imprese o altra forma associativa equivalente  e  che
le  imprese  siano  coinvolte  nella  realizzazione  di  un  medesimo
intervento, anche complesso, oppure che abbiano  ad  oggetto  sociale
l'attivita' di autotrasporto; 
      3)  limitatamente  alle  grandi  infrastrutture,  di  automezzi
esclusivamente  funzionali  alle  attivita'  svolte  all'interno  del
sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato; 
      4) di automezzi di proprieta' o in leasing di  imprese  diverse
da quella del titolare  dell'autorizzazione,  qualora  si  tratti  di
societa' controllate dalla societa' titolare dell'autorizzazione. 
    h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato,  tutte  le
attrezzature mobili con capacita' geometrica non superiore a 9  metri
cubi installate e utilizzate nel rispetto delle norme di  prevenzione
incendi, destinate  al  rifornimento  di  macchine  e  automezzi,  di
proprieta' o in leasing, dell'azienda presso la quale viene usato  il
contenitore-distributore, nonche' destinate, all'interno delle grandi
infrastrutture portuali, aeroportuali o ferroviarie, al  rifornimento
di aeromobili, treni e di automezzi  esclusivamente  funzionali  alle
attivita' svolte all'interno  del  sedime  portuale,  aeroportuale  o
ferroviario, come delimitato; 
    i) per comuni montani, i comuni il cui territorio risulta  essere
stato classificato in  tutto  o  in  parte  montano  ai  sensi  della
normativa  statale,  come  elencati  nell'allegato  B   della   legge
regionale n. 68/2011.