Art. 59 
 
               Compatibilita' degli impianti esistenti 
 
  1. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 58,
il   titolare   dell'autorizzazione   presenta   una    dichiarazione
sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000,  secondo  quanto
stabilito all'art. 1, comma 102, della  legge  n.  124/2017,  con  la
quale attesta  se  l'impianto  ricade  o  non  ricade  in  una  delle
fattispecie di incompatibilita' previste all'art. 60, oppure che, pur
ricadendo  nelle  fattispecie   di   incompatibilita',   si   impegna
all'adeguamento dell'impianto, da completare  nei  termini  stabiliti
dal sopracitato art. 1, comma 102, della legge n. 124/2017. 
  2. L'impianto non e'  incompatibile  qualora  sussista  una  deroga
formale, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 1, rilasciata
dall'ente competente prima del 29 agosto 2017,  data  di  entrata  in
vigore della legge n. 124/2017. 
  3. Il titolare dell'autorizzazione di un impianto di  distribuzione
di carburanti che abbia proceduto all'adeguamento di cui al comma  1,
entro quindici giorni dalla  conclusione  dei  lavori,  presenta  una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  relativa  alla
compatibilita' dell'impianto, con le modalita'  di  cui  all'art.  1,
comma 102, della legge n. 124/2017. 
  4.  Qualora  l'impianto  ricada  in  una   delle   fattispecie   di
incompatibilita' e il titolare non si impegni a procedere al relativo
completo  adeguamento  nei  termini  prescritti,  il  titolare  cessa
l'attivita' di vendita di carburanti entro i termini di cui  all'art.
1, comma 103, della legge n. 124/2017 e provvede allo  smantellamento
dell'impianto.  Contestualmente,  il  comune  dichiara  la  decadenza
dell'autorizzazione e si applica quanto previsto  all'art.  1,  commi
103, 105, 108, 109, 110, 116 e 117, della legge n. 124/2017. 
  5. I titolari di impianti che  intendono  aggiungere  prodotti  non
precedentemente erogati possono procedere,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dagli articoli 66 e 67, solo  a  seguito  del  completamento
degli adempimenti di cui all'art. 58.