Art. 59 Compatibilita' degli impianti esistenti 1. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 58, il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000, secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 102, della legge n. 124/2017, con la quale attesta se l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilita' previste all'art. 60, oppure che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilita', si impegna all'adeguamento dell'impianto, da completare nei termini stabiliti dal sopracitato art. 1, comma 102, della legge n. 124/2017. 2. L'impianto non e' incompatibile qualora sussista una deroga formale, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 1, rilasciata dall'ente competente prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 124/2017. 3. Il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti che abbia proceduto all'adeguamento di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla compatibilita' dell'impianto, con le modalita' di cui all'art. 1, comma 102, della legge n. 124/2017. 4. Qualora l'impianto ricada in una delle fattispecie di incompatibilita' e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento nei termini prescritti, il titolare cessa l'attivita' di vendita di carburanti entro i termini di cui all'art. 1, comma 103, della legge n. 124/2017 e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione e si applica quanto previsto all'art. 1, commi 103, 105, 108, 109, 110, 116 e 117, della legge n. 124/2017. 5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 66 e 67, solo a seguito del completamento degli adempimenti di cui all'art. 58.