Art. 64 Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti 1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nel rispetto dei termini e delle modalita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto e' posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.