Art. 64 
 
    Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti 
 
  1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal  SUAP  competente  per  territorio  nel
rispetto dei termini e delle modalita' di cui all'art. 1 del  decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma  4,  lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro  il
quale l'impianto e' posto in esercizio o  sono  utilizzate  le  parti
modificate soggette ad autorizzazione.