Art. 67 Collaudo 1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali e' richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima del collaudo effettuato da un professionista abilitato, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010. 2. Ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attentante l'idoneita' tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale. 3. Il collaudo non e' previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'art. 66, comma 1, soggette a SCIA. In tali casi la regolarita' dell'intervento e' attentata da perizia giurata predisposta da un professionista abilitato, che il titolare trasmette al SUAP e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.