Art. 67 
 
                              Collaudo 
 
  1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali e' richiesta
l'autorizzazione non possono essere  posti  in  esercizio  prima  del
collaudo  effettuato  da  un  professionista  abilitato,   ai   sensi
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010. 
  2. Ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare presenta una
perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista  abilitato,
attentante l'idoneita' tecnica dell'impianto ai fini della  sicurezza
sanitaria e ambientale. 
  3. Il collaudo non e' previsto per la realizzazione delle modifiche
di cui all'art. 66, comma  1,  soggette  a  SCIA.  In  tali  casi  la
regolarita'  dell'intervento  e'   attentata   da   perizia   giurata
predisposta da un professionista abilitato, che il titolare trasmette
al SUAP e all'ufficio competente  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli.