Art. 69 
 
                       Impianti ad uso privato 
 
  1. L'installazione di impianti ad uso privato di cui  all'art.  57,
comma 1, lettera g), e' soggetta  ad  autorizzazione  rilasciata  dal
SUAP competente per territorio e gli impianti possono  derogare  alle
caratteristiche tipologiche di cui all'art. 61.  L'autorizzazione  e'
rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo  degli  automezzi
indicati dal richiedente. E' vietata  la  cessione  di  carburante  e
degli altri prodotti ad automezzi diversi da quelli indicati all'art.
57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.