Art. 69 Impianti ad uso privato 1. L'installazione di impianti ad uso privato di cui all'art. 57, comma 1, lettera g), e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio e gli impianti possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all'art. 61. L'autorizzazione e' rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. E' vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti ad automezzi diversi da quelli indicati all'art. 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.