Art. 70 
 
           Contenitori-distributori mobili ad uso privato 
 
  1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso  privato
di cui all'art. 57, comma 1,  lettera  h),  e'  soggetta  a  SCIA  da
presentare  al  SUAP   competente   per   territorio;   il   titolare
dell'attivita', contestualmente alla SCIA, e' tenuto ad attestare  il
rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. 
  2. L'attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso  privato
all'interno di attivita' agricole  e  agromeccaniche  e'  soggetta  a
comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuare almeno
dieci giorni  prima  dell'attivazione;  il  titolare  dell'attivita',
nella comunicazione, e' tenuto ad attestare il rispetto  delle  norme
in materia di sicurezza, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  14,
comma  13-ter,  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,   n.   99
(Disposizioni  in  materia  di  soggetti  ed  attivita',   integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa  in  agricoltura  a  norma
dell'articolo l, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della  legge  7
marzo 2003, n. 38). 
  3. E' vietata la cessione di  carburante  a  macchine  e  automezzi
diversi da quelli indicati all'art. 57, comma 1, lettera  h),  sia  a
titolo oneroso che gratuito.