Art. 70 Contenitori-distributori mobili ad uso privato 1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'art. 57, comma 1, lettera h), e' soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; il titolare dell'attivita', contestualmente alla SCIA, e' tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. 2. L'attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso privato all'interno di attivita' agricole e agromeccaniche e' soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione; il titolare dell'attivita', nella comunicazione, e' tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell'articolo l, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38). 3. E' vietata la cessione di carburante a macchine e automezzi diversi da quelli indicati all'art. 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.