Art. 72 
 
  Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali 
 
  1. Il prelievo di carburanti  in  recipienti  presso  gli  impianti
stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la
necessita' di rifornire i propri  mezzi  direttamente  sul  posto  di
lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, e'
soggetto  a  comunicazione  al  SUAP  competente  per  territorio.  I
recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi  alle
prescrizioni tecniche in materia. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione  o  il  gestore  riforniscono  i
soggetti muniti di comunicazione.