Art. 76 
 
          Norme speciali per la vendita tramite televisione 
 
  1. In caso di vendita tramite  televisione  l'emittente  televisiva
deve accertare, prima della messa in onda,  l'avvenuta  presentazione
della SCIA di cui all'art. 75, comma 1. 
  2. Durante la trasmissione devono essere  indicati  il  nome  e  la
denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero
di iscrizione al registro delle imprese e  il  numero  della  partita
IVA.