Art. 79 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente capo, si intende: 
    a) per  manifestazioni  fieristiche,  le  attivita'  commerciali,
limitate  nel  tempo  e  volte  alla  promozione,  presentazione   ed
eventuale commercializzazione di beni e servizi che  si  svolgono  in
spazi fieristici e in quartieri fieristici; 
    b) per quartiere fieristico, l'area edificata  e  attrezzata  per
ospitare manifestazioni fieristiche; 
    c) per ente fieristico, il soggetto che ha la  disponibilita',  a
qualunque titolo, del quartiere fieristico; 
    d)  per  superficie  netta,  la  superficie  in  metri   quadrati
effettivamente occupata dagli espositori; 
    e) per disciplinare della manifestazione,  il  regolamento  della
manifestazione fieristica; 
    f) per spazio fieristico, il luogo temporaneamente  adibito  allo
svolgimento di manifestazioni fieristiche e in possesso dei requisiti
di idoneita' stabiliti dall'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata il 6 febbraio 2014.