Art. 8 
 
                    Centri di assistenza tecnica 
 
  1.  Per  sviluppare   processi   di   ammodernamento   della   rete
distributiva, le associazioni di categoria  del  settore  commerciale
firmatarie dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  ai  sensi
dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, anche congiuntamente
ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza
tecnica alle imprese, anche in forma consortile. 
  2. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Regione. 
  3.  I  centri  svolgono,  a  favore  delle  imprese,  attivita'  di
assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento, con particolare
riguardo alla crescita della capacita' competitiva  delle  piccole  e
medie  imprese,  alla  certificazione  di  qualita'  degli   esercizi
commerciali, alla realizzazione di  programmi  di  attivita'  per  la
qualificazione  della  rete  distributiva,  nonche'  altre  attivita'
previste dal loro statuto. 
  4. Le amministrazioni pubbliche possono  avvalersi  dei  centri  di
assistenza  tecnica  allo  scopo  di  facilitare  il   rapporto   tra
amministrazioni pubbliche e imprese  e  di  realizzare  programmi  di
attivita' per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo
di politiche per la  promozione  commerciale  e  per  la  tutela  dei
consumatori, in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 (Codice dei contratti pubblici). 
  5. Con il regolamento di cui all'art. 4 sono stabiliti i  requisiti
e le procedure per  il  rilascio  dell'autorizzazione  ai  centri  di
assistenza tecnica.