Art. 8 Centri di assistenza tecnica 1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. 2. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Regione. 3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attivita' di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacita' competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualita' degli esercizi commerciali, alla realizzazione di programmi di attivita' per la qualificazione della rete distributiva, nonche' altre attivita' previste dal loro statuto. 4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attivita' per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori, in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 5. Con il regolamento di cui all'art. 4 sono stabiliti i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica.