Art. 83 Requisiti dei quartieri e degli spazi fieristici 1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, si svolgono in quartieri fieristici o in aree o edifici temporaneamente adibiti aventi i requisiti di idoneita' stabiliti dal regolamento di cui all'art. 4. 2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai requisiti di idoneita' di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 4.