Art. 83 
 
          Requisiti dei quartieri e degli spazi fieristici 
 
  1.  Le  manifestazioni  fieristiche  internazionali,  nazionali   e
regionali, si svolgono in quartieri fieristici o in  aree  o  edifici
temporaneamente adibiti aventi i requisiti di idoneita' stabiliti dal
regolamento di cui all'art. 4. 
  2. I quartieri fieristici esistenti sono adeguati ai  requisiti  di
idoneita'  di  cui  al  comma  1,  entro  i  termini  stabiliti   dal
regolamento di cui all'art. 4.