Art. 88 Sospensione volontaria dell'attivita' di distribuzione dei carburanti 1. L'attivita' di distribuzione dei carburanti puo' essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al SUAP competente per territorio. 2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, puo' autorizzare la sospensione dell'attivita' dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni. 3. Qualora l'attivita' di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui ai comma 1 non si applica nei casi di sospensione per: a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'attivita' puo' essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle societa' di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.