Art. 88 
 
Sospensione volontaria dell'attivita' di distribuzione dei carburanti 
 
  1. L'attivita' di distribuzione dei carburanti puo' essere  sospesa
per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al
SUAP competente per territorio. 
  2.   Il   comune,    su    motivata    richiesta    del    titolare
dell'autorizzazione, puo' autorizzare la  sospensione  dell'attivita'
dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni. 
  3.  Qualora  l'attivita'  di  distribuzione  dei   carburanti   sia
esercitata in forma di impresa individuale,  il  termine  di  cui  ai
comma 1 non si applica nei casi di sospensione per: 
    a) malattia certificata comunicata al  SUAP  entro  dieci  giorni
dall'inizio del periodo di sospensione; 
    b) gravidanza e puerperio certificati comunicati  al  SUAP  entro
dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; 
    c) assistenza a figli minori con  handicap  gravi  come  previsto
dall'art. 33 della legge  n. 104/1992  e  dall'art.  42  del  decreto
legislativo  n.  151/2001  comunicata  al  SUAP  entro  dieci  giorni
dall'inizio del periodo di sospensione. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3,  lettera  b),  l'attivita'  puo'
essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi. 
  5. Le disposizioni di cui  al  comma  3  si  applicano  anche  alle
societa' di persone qualora le cause di sospensione riguardino  tutti
i soci.