Art. 89 Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale 1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attivita' commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attivita' per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione ne' la presentazione di una nuova SCIA.