Art. 89 
 
Variazione del legale rappresentante o della denominazione o  ragione
                               sociale 
 
  1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione  o
ragione  sociale  di  un'attivita'  commerciale,  la  variazione  del
soggetto in possesso dei requisiti professionali e le  trasformazioni
societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attivita'  per
atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette  a  comunicazione  al
SUAP competente per territorio da effettuare  entro  sessanta  giorni
dalla  variazione  e  non  implicano  il  rilascio   di   una   nuova
autorizzazione ne' la presentazione di una nuova SCIA.