Art. 93 
 
Disposizioni speciali per il subingresso nell'attivita' di  commercio
                          su aree pubbliche 
 
  1.  Il  subentrante  nel  titolo  abilitativo   all'esercizio   del
commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze gia' maturate  dal
medesimo titolo  e  queste  non  possono  essere  cumulate  a  quelle
relative ad altri titoli abilitativi. 
  2. Il subingresso in una  concessione  di  posteggio  riservato  ai
sensi dell'art. 41, comma 1, lettere a) e b),  e'  possibile  solo  a
favore di altro soggetto appartenente alla medesima categoria. 
  3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di  cui
all'art.  90,  comma  2,  il  comune  provvede  alla  verifica  della
regolarita' contributiva del cedente e del subentrante. 
  4. Per i soggetti non ancora iscritti  al  registro  delle  imprese
alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali,  alla
medesima data, non sia scaduto il termine  per  il  primo  versamento
contributivo, la verifica di cui al comma  3  e'  effettuata  decorsi
centottanta giorni dalla data di iscrizione al  medesimo  registro  e
comunque entro i sessanta giorni successivi.