Art. 96 Orari degli impianti di distribuzione di carburanti 1. Gli impianti di distribuzione di carburanti funzionanti con la presenza del gestore determinano liberamente l'orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle stabilite dal comune. 2. Gli impianti di cui al comma 1 articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6,00 alle ore 21,00, con un orario minimo settimanale di cinquantadue ore. Nel rispetto di tali limiti il gestore puo' liberamente determinare l'orario di servizio, non superando comunque le undici ore giornaliere, fermo restando il rispetto delle fasce orarie di garanzia all'interno delle quali il gestore deve comunque assicurare la sua presenza, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 3. Il gestore comunica al SUAP l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalita' stabiliti dal comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore. 4. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21,00 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne da' comunicazione al SUAP nei termini e con le modalita' stabilite dal comune. 5. Gli impianti di cui al comma I osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dal comune, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, effettuata di norma il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore. Il gestore che intende effettuare il turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato ne fa richiesta al SUAP nei termini e con le modalita' stabiliti dal comune e qualora non siano rispettate le percentuali di cui al comma 6, il SUAP comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevirnento della richiesta. 6. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale, il comune, sentite le organizzazioni dei gestori, dei titolari di autorizzazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, garantisce l'apertura degli impianti di cui al comma 1 in misura non inferiore al 25 per cento di quelli presenti nel territorio comunale. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti di regola funzionanti con la presenza del gestore e la scelta e' comunicata dal gestore al SUAP nei termini e con le modalita' stabiliti dal comune. 7. Gli impianti che effettuano il tumo domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attivita' nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero e' dovuto per l'esercizio dell'attivita' durante le festivita' infrasettimanali.