Art. 96 
 
         Orari degli impianti di distribuzione di carburanti 
 
  1. Gli impianti di distribuzione di carburanti funzionanti  con  la
presenza del gestore determinano liberamente  l'orario  di  servizio,
nel rispetto  delle  disposizioni  del  presente  capo  e  di  quelle
stabilite dal comune. 
  2. Gli impianti di cui al comma 1 articolano il proprio  orario  di
servizio dalle  ore  6,00  alle  ore  21,00,  con  un  orario  minimo
settimanale di cinquantadue ore. 
  Nel rispetto di tali limiti il gestore puo' liberamente determinare
l'orario  di  servizio,  non  superando  comunque   le   undici   ore
giornaliere,  fermo  restando  il  rispetto  delle  fasce  orarie  di
garanzia all'interno delle quali il gestore deve comunque  assicurare
la sua presenza, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle
ore 19,00. 
  3. Il gestore comunica al SUAP l'orario di  apertura  dell'impianto
nei termini  e  con  le  modalita'  stabiliti  dal  comune.  L'orario
comunicato resta valido fino a diversa  comunicazione  da  parte  del
gestore. 
  4. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21,00  fino  all'inizio
dell'orario  di  apertura  giornaliera.  Il   gestore   che   intende
effettuare il servizio notturno ne  da'  comunicazione  al  SUAP  nei
termini e con le modalita' stabilite dal comune. 
  5. Gli impianti di cui al comma I osservano la chiusura  domenicale
e festiva e, nei casi stabiliti dal  comune,  la  mezza  giornata  di
chiusura infrasettimanale, effettuata di norma il sabato pomeriggio o
in un altro pomeriggio della  settimana  a  scelta  del  gestore.  Il
gestore che intende effettuare il turno di riposo infrasettimanale in
un giorno diverso dal sabato ne fa richiesta al SUAP  nei  termini  e
con le modalita' stabiliti dal comune e qualora non siano  rispettate
le percentuali di cui  al  comma  6,  il  SUAP  comunica  al  gestore
motivato  diniego  entro  trenta  giorni   dal   ricevirnento   della
richiesta. 
  6.   Nelle   domeniche,   nei   giorni   festivi   e   di    riposo
infrasettimanale, il comune, sentite le organizzazioni  dei  gestori,
dei  titolari  di  autorizzazione  e  le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative, garantisce l'apertura degli impianti di
cui al comma 1 in misura non inferiore al  25  per  cento  di  quelli
presenti nel territorio comunale.  Tali  percentuali  possono  essere
garantite anche mediante l'utilizzo di  apparecchiature  self-service
pre-pagamento in impianti di regola funzionanti con la  presenza  del
gestore e la scelta e' comunicata dal gestore al SUAP nei  termini  e
con le modalita' stabiliti dal comune. 
  7. Gli impianti che effettuano il tumo domenicale con  la  presenza
del  gestore  sospendono  l'attivita'  nel   primo   giorno   feriale
successivo. Nessun recupero e' dovuto per l'esercizio  dell'attivita'
durante le festivita' infrasettimanali.