Art. 97 
 
Deroghe  all'orario  e  ai  turni  di  riposo  dei  distributori   di
                             carburanti 
 
  1 . Sono esonerati dal rispetto dell'orario e dei turni  di  riposo
domenicale, festivo e infrasettimanale, gli impianti di erogazione di
gas naturale e/o GPL. Tale esonero e'  consentito  su  richiesta  del
gestore che ne  da'  comunicazione  con  i  termini  e  le  modalita'
stabilite dal comune. Qualora l'erogazione  di  gas  naturale  o  GPL
avvenga all'interno di un  complesso  di  distribuzione  comprendente
anche altri carburanti, l'esonero e' consentito a condizione  che  il
gestore  adotti  gli  accorgimenti  necessari  al  fine  di  separare
funzionalmente le attivita' di erogazione dei diversi prodotti. 
  2. Il comune, su istanza del gestore, puo' consentire l'adozione di
orari e turni in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  96,  nei
seguenti casi: 
    a)  in  occasione  di  manifestazioni  che  determinino  notevole
afflusso di utenza motorizzata; 
    b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro
corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua; 
    c) se nel territorio comunale e' presente un unico impianto.