Art. 98 
 
          Chiusura per ferie dei distributori di carburanti 
 
  1.  La  richiesta  di  sospensione  dell'attivita'  per  ferie   e'
comunicata dal gestore nei termini e con le modalita'  stabiliti  dal
comune. 
  2. Durante ogni periodo dell'anno il comune  garantisce  l'apertura
di un numero di impianti nella misura di cui all'art. 96, comma 6,  e
a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro  trenta  giorni
dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.