Art. 98 Chiusura per ferie dei distributori di carburanti 1. La richiesta di sospensione dell'attivita' per ferie e' comunicata dal gestore nei termini e con le modalita' stabiliti dal comune. 2. Durante ogni periodo dell'anno il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti nella misura di cui all'art. 96, comma 6, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.